la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Per  l'attuazione  degli  interventi previsti e disciplinati dalla
legge regionale 3 aprile 1990,  n.  28,  concernente  "Iniziative  in
favore  dei  giovani  per scambi internazionali", e' autorizzata, per
l'anno 1991, la spesa di L. 150.000.000.